Assicurazione auto rischi diversi (ARD)
Le assicurazioni auto rischi diversi hanno il fine di tutelare direttamente il patrimonio dell'assicurato da una grande quantità di eventi che possono causare danni al proprio veicolo o comunque creare altro pregiudizio patrimoniale legato alla circolazione stradale.
Si tratta di un ambito libero da particolari vincoli legali visto che la ARD non è obbligatoria: anzi, il divieto di abbinamento impedisce alle imprese di assicurazione di subordinare alla conclusione di un contratto RCA alla stipula di un contratto di questo tipo, come di qualunque altro contratto assicurativo, bancario o finanziario.
In linea di massima, comunque, si possono individuare tre garanzie di base: incendio, furto e guasti accidentali, cui si aggiunge una larga serie di garanzie speciali.
Non esistono delle normative specifiche per l’assicurazione auto rischi diversi; il funzionamento di queste coperture, quindi, è tutto compreso nelle condizioni generali di assicurazione predisposte dalle diverse imprese.
Nella maggior parte dei casi e le garanzie dell’assicurazione auto rischi diversi sono prestate nella formula a valore intero; in sostanza al momento della stipula del contratto l'assicurato dichiari il valore del veicolo e se si verifica l'evento dannoso l'assicuratore si impegna a indennizzare l'assicurato stesso con il pagamento di una somma pari al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro.
Esistono poi formula di assicurazioni ARD diverse dal valore intero che offrono una protezione meno ampia e quindi comportano normalmente un prezzo inferiore; si tratta delle formule a primo rischio assoluto è a primo rischio relativo.
Nel caso del primo rischio assoluto si stabilisce una cifra che rappresenta il limite massimo di indennizzo a prescindere dal valore del veicolo (auto o moto): i danni saranno quindi risarciti fino al limite pattuito, anche se questo risultasse inferiore al valore del veicolo.
Nel caso del primo rischio relativo invece, al momento della sottoscrizione viene dichiarato il valore della propria auto o moto (valore assicurabile) e un limite massimo di indennizzo (valore assicurato) che di norma è fissato in una percentuale sul valore dichiarato. In questo caso viene applicata la regola proporzionale.
In alcuni casi, le imprese consentono di preferire un'assicurazione a valore a nuovo, la cui differenza rispetto al sistema del valore commerciale si apprezza soprattutto nei casi di danneggiamento parziale del veicolo, per i quali l'indennizzo dovuto e pari alla spesa sostenuta per la riparazione del danno. Nel caso del valore a nuovo la detrazione normalmente praticata per il deprezzamento subito per la normale usura di un veicolo non viene applicata.
Le condizioni contrattuali della polizza auto rischi diversi prevedono poi alcune esclusioni, e cioè alcune cause del danno che non fanno attivare le garanzie e quindi non determinano il pagamento dell'indennizzo, a meno che non si dimostri che il danno subito non sia dipeso direttamente da queste.Le esclusioni più ricorrenti nell'offerta delle diverse imprese per queste garanzie sono i grandi eventi atmosferici, i fenomeni tellurici, vulcanici o di cedimento del terreno, gli eventi di carattere sociale.
Inoltre sono normalmente esclusi i danni provocati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato, dei suoi coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone incaricate della guida, a riparazione o custodia del veicolo. Nei casi di affidamento a terzi il proprietario danneggiato potrà far valere la responsabilità civile dell'affidatario e chiede di essere risarcito, mentre non può intraprendere nessuna azione se la colpa grave si appropria.
Una diversa forma di limitazione quantitativa è rappresentata dalle franchigie e dagli scoperti, che fanno sì che una parte del danno resti comunque a carico dell'assicurato; si tratta di clausole che, attraverso la condivisione del rischio, hanno l'obiettivo di richiamare l'assicurato ad un superiore livello di zelo e che, nello stesso tempo, consentono un contenimento del costo delle garanzie. La parte di danno che resta a carico dell'assicurato viene definita al momento della sottoscrizione del contratto e può essere espressi in cifra fissa oppure in percentuale sul danno verificatosi; in questo secondo caso, spesso viene indicato anche un minimo e cioè una cifra che resta comunque a carico dell'assicurato quando l'applicazione della percentuale di scoperto sul danno effettivo darebbe un risultato inferiore.
Le procedure per ottenere l'indennizzo in caso di sinistro e relativi obblighi dell'assicurato sono indicati nelle condizioni contrattuali.
L'assicurato deve informare l'impresa dell'accaduto entro tre giorni dal fatto o dal momento in cui lo ha conosciuto, descrivendolo nel modo più preciso possibile. Per i sinistri incendio, furto, atti vandalici, e per tutti gli eventi di natura presumibilmente dolosa, viene di solito richiesto di allegare alla denuncia di sinistro una copia della denuncia alle autorità competenti.
In alcuni casi infine, se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, viene richiesto il certificato di chiusa istruttoria; si tratta di un adempimento dell'assicurato, cui spesso le imprese rinunciano in considerazione dei lunghi tempi necessari per ottenere questo documento.
In caso di disaccordo sulla misura del danno non si deve percorrere la strada del ricorso al giudice civile. Le condizioni contrattuali prevedono, infatti, tranne che per le ipotesi di inadempimento contrattuale, il ricorso a una procedura arbitrale in cui la questione sarà risolta in base alla decisione di due periti, nominati uno dall’impresa di assicurazione, l'altro dall'assicurato: in caso di mancato accordo si avrà la nomina di un terzo esperto per consentire una decisione a maggioranza dei punti controversi. L'esito di questa procedura e vincolante tanto per l'impresa quanto per l'assicurato e non può essere impugnata se non per casi molto particolari di errore, dolo o violenza di una delle parti.
Una forma di indennizzo sempre più diffuse nell'ambito delle polizze auto rischi diversi e la riparazione diretta del veicolo in alternativa al pagamento in denaro.