Assicurazione incendio casa

L'assicurazione contro l'incendio della casa è e quella polizza in base alla quale la compagnia si impegna a risarcire i danni materiali diretti cagionati alle cose assicurate da:

  • incendio;
  • fulmini;
  • esplosione, implosione e scoppio;
  • caduta di aeromobili, meteoriti e velivoli spaziali, o di cose da essi trasportate;
  • urto di veicoli stradali non appartenenti o in uso all'assicurato o i suoi familiari;
  • boato sonico provocato da aeromobili nel superamento del muro del suono;
  • fumo, gas e vapori fuorusciti per guasto o rottura degli impianti di riscaldamento installati nel fabbricato, oppure sviluppatesi in conseguenza di incendio delle cose assicurate o di enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
  • correnti, scariche o altri fenomeni elettrici a impianti di pertinenza del fabbricato e agli elettrodomestici, audiovisivi e altri apparecchi elettrici o elettronici per uso domestico personale;
  • caduta di ascensori, montacarichi simili, a seguito di guasto rottura dei relativi congegni;
  • atti vandalici dolosi ed eventi sociopolitici, quali scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio;
  • eventi atmosferici quali grandine, vento (uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, temporali), neve, compresi i danni provocati dalle cose battute dal vento e dall'acqua penetrata all'interno del fabbricato attraverso rotture, brecce, lesioni del tetto, delle pareti e dei serramenti causate dagli eventi atmosferici stessi;
  • acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie e riscaldamento installati nel fabbricato.

Con la polizza incendio casa l'assicurato ha diritto anche, nei limiti fissati nel contratto di assicurazione, il risarcimento per:

  • la rottura accidentale di specchi e lampadari, appesi o fissati ai soffitti o ai muri, a seguito di loro caduta;
  • le spese di sgombero è trasporto dei residuati del sinistro alla più vicina discarica;
  • le spese sostenute dall'assicurato per un alloggio sostitutivo durante il periodo in cui l'abitazione assicurata, che costituisca la dimora abituale, e arresta inabitabile a seguito di sinistro risarcibile;
  • le spese per onorari dei periti che l'assicurato avrà scelto è nominato in conformità a quanto disposto dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri;
  • i danni materiali e diretti, causati da incendio, esplosione lo scoppio dei quali sia responsabile l'assicurato, ai locali temporaneamente presi per la villeggiatura, nonché all'arredamento ivi contenuto e a immobili agli immobili dei vicini dei predetti locali.

Alcune delle garanzie previste nell'assicurazione contro l'incendio della casa vengono prestate con una forma che prevede una franchigia a carico dell'assicurato e un limite prefissato di risarcimento. Di solito l'assicurazione contro l'incendio della casa e previste nella forma a valore intero, per cui le somme assicurate devono corrispondere al valore reale dei beni, determinato al momento del sinistro. Nel caso in cui risultassero inferiori a tale valore, l'indennizzo viene ridotto in base alla cosiddetta regola proporzionale.

Sono esclusi dalla copertura incendio casa i danni causati dal dolo dell'assicurato, e quelli che dovessero verificarsi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane o valanghe. Non vengono indennizzati neanche i danni derivanti da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve, che non siano conseguenti a rottura di tubazioni o condutture di acqua, nonché di danneggiamenti alle cose assicurate causati dal gelo o da rigurgito di fogna.