Assicurazioni infortuni
L'assicurazione contro gli infortuni e una polizza in base alla quale l'impresa di assicurazioni, a seguito del pagamento di un premio, si impegna a garantire all'assicurato, entro i limiti delle somme assicurate, un capitale in caso di decesso e l'indennizzo dei danni conseguenti a una disgrazia accidentale dalla quale derivi una limitazione, anche parziale o temporanea, della capacità lavorative, con una conseguente perdita di reddito o addirittura della capacità di lavoro.
Lo scopo fondamentale della copertura infortuni è quello di porre rimedio ai danni economici potenzialmente derivanti da un infortunio, danni che si concretizzano nell'impossibilità di esercitare in modo naturale e adeguato la propria attività lavorativa.
La polizza infortuni è una delle più complete quanto a forme di garanzia offerte agli assicurati per cercare di rispondere in modo adeguato alle loro esigenze. L'assicurazione più completa è quella che copre gli infortuni che l'assicurato può subire sia nello svolgimento dell'attività professionale, sia durante ogni altra attività che non abbia carattere professionale. Esistono comunque polizze che limitano la portata della garanzia infortuni: ai soli rischi professionali; ai soli rischi extraprofessionali e legati ad attività di tempo libero; ai soli rischi legati alla locomozione; ai soli rischi sportivi o altri specifici e più limitati.
Nei casi in cui l’assicurato non esercita alcuna attività lavorativa o non sia possibile circoscriverne con precisione l'attività professionale, l'assicurazione per i rischi professionali deve essere abbinata a quella per i rischi extraprofessionali.
Le condizioni generali di assicurazione stabiliscono che per infortunio deve intendersi l'evento dovuto a causa fortuita, violente ed esterne che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Le assicurazioni contro gli infortuni tutelano l'assicurato da tutto ciò che può capitare che abbia come effetto quello di compromettere la sua integrità fisica. Sono compresi nella garanzia contro gli infortuni anche:
- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti da ingestione o assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni determinate da sforzi, esclusi però gli infarti, le ernie addominali non di origine traumatica e le rotture sottocutanee dei tendini;
- gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza;
- gli infortuni derivati da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte.
Le polizze contro gli infortuni prevedono una serie di esclusioni, che riguardano rischi ai quali la maggioranza delle persone non è esposta normalmente, per gli infortuni causati da:
- uso di veicoli in competizioni sportive;
- guida di velivoli o aeromobili;
- uso, in qualità di passeggero, di velivoli o aeromobili nel corso di voli non operati da società di trasporto aereo regolare;
- guida di veicoli senza patente;
- pratica di sport pericolosi;
- partecipazione a gare sportive competitive;
- ubriachezza, abuso di psicofarmaci o uso di stupefacenti;
- operazioni chirurgiche e cure non rese necessarie da infortunio;
- guerra, insurrezione, terremoti, calamità.
Non tutte le persone sono assicurabili dalla polizza infortuni. Gli alcolisti, i tossicodipendenti e le persone che soffrono di particolari gravi malattie come la schizofrenia, le sindromi organiche cerebrali, le forme maniaco depressive non possono essere assicurati contro gli infortuni.
Le tariffe sulle assicurazioni infortuni praticate dalla maggior parte delle compagnie prevede la distinzione dell'attività dell'assicurato in tre classi di rischio; attività sedentarie; attività dinamiche; attività manuali. A ognuna di queste si applicano determinati tassi per il calcolo del premio. Sul mercato sono presenti anche polizze personalizzate a costi più contenuti, offerte prevalentemente dalle assicurazioni on line.
Per le polizze infortuni stipulate o rinnovate a decorrere dal 1 gennaio 2001 non è più consentita la detrazione fiscale pari al 19% del premio fino a un massimo di € 1291,14. Viene comunque mantenuta la detrazione del 19% per la parte del premio relativa al rischio morte e per quella riferito al disco di invalidità permanente non inferiore al 5%.
In caso di sinistro, l'assicurato entro tre giorni dall'infortunio o da quando ne ha avuto la possibilità, deve dare comunicazione scritta dell'accaduto all'agenzia presso la quale ha firmato il contratto, oppure direttamente alla compagnia e se previsto anche on-line. L'inadempimento può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e della causa del sinistro e deve essere corredata di certificato medico.
Il decorso delle lesioni deve poi essere documentato da ulteriori certificati medici che, nel caso di inabilità temporanea, devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.