Assicurazioni vita caso morte
Le coperture "caso morte" hanno la funzione di evitare che la scomparsa dell'assicurato sia causa di difficoltà economiche per le persone che da lui economicamente dipendono, come ad esempio la moglie o i figli. Queste polizze prevedono infatti che le imprese di assicurazione per lui una somma predeterminata ai beneficiari al momento della morte dell'assicurato: in tal modo essi si trovano disporre di un patrimonio che consente loro di compensare l'eventuale riduzione del reddito familiare determinato dalla scomparsa dell'assicurato e dal conseguente venir meno di una fonte di reddito. Tale somma, calcolato sulla base di specifiche clausole contenute della polizza stessa è pertanto nota a priori, viene tuttavia erogata solo se la morte dell'assicurato avviene nei termini previsti in contratto. A questo riguardo le polizze caso morte possono essere "a vita intera" o "temporanee". Nel primo caso, l'assicurazione copre l'intera vita dell'assicurato; e pertanto sicuro che prima o poi i beneficiari otterranno il pagamento della somma assicurata, anche se resta l'incertezza sul momento in cui si verificherà l'evento che dà diritto alla prestazione. Nella copertura temporanea, invece, il pagamento della somma prestabilita avviene solo a condizione che il decesso dell'assicurato si verifichi entro il periodo di degenza del contratto; se è al momento della scadenza della copertura l'assicurato è ancora in vita, nulla è dovuto ai beneficiari. Esistono peraltro taluni casi in cui, quale che sia la tipologia di contratto sottoscritto, l'assicurazione non è tenuto alla sua prestazione alla morte dell'assicurato e ciò riguarda in particolare i casi in cui la morte sia avvenuta per cause imputabili alla volontà dell'assicurato stesso.
In aggiunta alle prestazioni principali contemplate dalle polizze caso morte è possibile, dietro pagamento di un premio aggiuntivo, prevederne alcune di carattere complementare che vengono utilizzate per far fronte a rischi specifici. Le tipologie di assicurazioni complementari più ricorrenti sono quelle che riguardano l'eventuale invalidità dell'assicurato, in seguito alla quale può essere stabilita la cessazione dell'obbligo al pagamento degli eventuali premi futuri, oppure l'erogazione del capitale previsto originariamente in caso morte. Può essere altresì previsto che, nel caso la morte avvenga per cause accidentali, violente, fortuite e non dipendenti dalla volontà dell'assicurato, come nel caso di incidente d'auto, l'assicuratore ero qui è beneficiari un multiplo del capitale assicurato, così come la polizza può prevedere che, a loro l'assicurato lasci figli orfani o postumi, essi abbiano diritto a ottenere un capitale aggiuntivo da parte dell'impresa di assicurazione.
Una particolare tipologia di copertura per il caso di morte e quella spesso stipulato in concomitanza con l'accensione di un mutuo lungo termine (ad esempio un mutuo ipotecario per l'acquisto della casa chiusa parentesi: in tal caso il contratto prevede, in caso di morte dell'assicurato, l'erogazione di un capitale pari al debito che in quel momento residua verso la banca.
Con riferimento alla generalità delle polizze caso morte si rileva che, in considerazione delle loro specifiche finalità, è vietata l'accensione di una polizza sulla vita di terzi, a meno che vi sia il consenso scritto di colui per la cui morte si stipula la copertura; in caso contrario, si consentirebbe infatti al contraente di speculare sulla vita altrui. È invece possibile stipulare contratti caso morte per conto o a favore di terzi: in questo caso il contraente non può infatti trarre vantaggi dal verificarsi della circostanza che dà luogo alla prestazione. Forme ulteriori di copertura riguardano le assicurazioni caso morte su più soggetti, in base alle quali l'impresa pagherà una somma di denaro quando almeno uno dei soggetti assicurati cesserà di vivere nel caso di polizza vita intera, ovvero nel periodo di degenza del contratto se si tratta di polizza temporanea.